Ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza complessiva inferiore a 6 metri cubi, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (obblighi di prevenzione incendi).
Per effetto del Decreto Milleproroghe 2015, il termine ultimo per adeguarsi alla normativa (per i soggetti che ricadono negli obblighi del D.P.R. 151 , era fissato per il 7 ottobre 2016. Entro tale termine, era necessario presentare una SCIA presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.
Ogni serbatoio di gasolio, utilizzato per l’attività agricola, munito di un qualsivoglia sistema per il rifornimento è configurato come un deposito di gasolio e, come detto, rientra nelle attività di prevenzione incendi se la sua capacità geometrica complessiva supera i 6000 litri.
Allo stesso modo più serbatoi adiacenti, anche se di dimensioni inferiori, diventano attività di prevenzione incendi, soggetta a SCIA, se la somma dei volumi è superiore a 6000 litri.
Se la somma delle capacità supera i 25.000 litri, invece, oltre all’obbligo di avviare il procedimento ai VVF, bisogna presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane e della tenuta del registro di carico e scarico (si sommano tutti i prodotti petroliferi): sotto i 25 m3 non è richiesto tale adempimento.
Va precisato che per “capacità geometrica complessiva” si intende il volume geometrico interno del contenitore-distributore rimovibile significando che ad esempio, un contenitore-distributore, avente volume geometrico di 6 metri cubi, è soggetto ai controlli di prevenzione incendi anche se in esso è depositato meno di 1 metro cubo di carburante.
Inoltre, l’utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non è consentito e pertanto dovrà farsi ricorso a impianti di distribuzione carburante di tipo tradizionale, disciplinati dal DM 31/7/1934 e s.m.i.