Soppressione del SISTRI

Il Parlamento nel convertire in legge il  “Decreto legge semplificazione” ha confermato la soppressione del SISTRI a partire  dal 1° gennaio 2019.

Da tale data, pertanto, non sono più vigenti gli obblighi di iscrizione e di versamento del contributo annuale.

Il provvedimento prevede, inoltre, l’istituzione del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti che sarà gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente.

Pertanto in assenza del SISTRI le aziende dovranno proseguire dal 1° gennaio 2019 e fino all’istituzione del nuovo Registro,  negli adempimenti già in essere consistenti nella compilazione di registro di carico e scarico, formulario di trasporto e denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti nell’annno precedente (MUD).

In base alle nuova normativa saranno tenuti ad iscriversi al nuovo Registro elettronico:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, 
    i produttori di rifiuti pericolosi,
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, 
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, 
  • «nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

L’operatività del nuovo sistema viene demandata ad un successivo decreto ministeriale attraverso il quale il Ministero dovrà provvedere a:

  • definire le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente aderirvi, gli adempimenti cui i soggetti iscritti sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori;
  • individuare il termine entro il quale i soggetti obbligati devono iscriversi al Registro;
  • determinare gli importi dovuti da parte degli iscritti a titolo di diritti di segreteria e di contributo annuale nonché le relative modalità di versamento;
  • determinare gli importi delle sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione dell’obbligo di iscrizione, di mancato o parziale versamento del contributo e degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto ministeriale. 

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Ultima modifica: 17 marzo 2020