Riso: obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’origine

Riso: emanato il Decreto 26 luglio 2017 che dall’11 febbraio 2018 rende obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’origine. Il Ministero e delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dello Sviluppo economico hanno emanato il Decreto con il quale, a partire dall’11 febbraio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, è previsto l’obbligo di dover riportare in etichetta l’origine del riso. 

Il Decreto entra in vigore il 12 febbraio 2018 e si applica in via sperimentale sino al 31 dicembre 2020.

 

Campo di applicazione

È soggetto alle disposizioni previste dal Decreto in questione il riso ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.

 

Esclusioni

Le disposizioni del Decreto in questione non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un Paese terzo.

 

Indicazione da riportare in etichetta

L’indicazione dell’origine del riso deve essere riportato in etichetta mediante la dicitura:

  • “Paese di coltivazione del riso”, nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
  • “Paese di lavorazione”: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
  • “Paese di confezionamento”: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso.

Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato:

  • nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della dicitura: “origine del riso”: nome del paese;
  • nei territori di più Paesi membri dell’Unione europea o situati al di fuori dell’Unione europea, l’indicazione del luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le diciture: “UE”, “non UE” ed “UE e non UE”.

Le indicazioni di cui sopra devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) non sia inferiore a 1,2 millimetri.

 

Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.600 euro a 9.500 euro, per chiunque pone in vendita o metta in commercio il riso non rispondente alle nuove disposizioni.

 

Commercializzazione del riso non conforme

Il riso immesso sul mercato o etichettato secondo le disposizioni vigenti prima dell’11 febbraio 2018, può essere commercializzato fino all’esaurimento scorte.

 

Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni previste dal Decreto in questione:

  •  si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020;
  • perdono di efficacia della data di entrata in vigore di un apposito atto esecutivo che regolamenterà il riso, se sarà emanato prima del 31 dicembre 2020 da parte della Commissione europea.

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Ultima modifica: 17 marzo 2020