Depositi di gasolio: facciamo un poco di chiarezza

Con l’entrata in vigore del Decreto 22 novembre 2017, è cambiata la normativa a cui sono soggetti i depositi di gasolio.

Infatti se prima l’uso delle cisterne mobili era consentito solo ad alcune tipologie di aziende, adesso è concesso a tutte le attività fino ad una capacità massima di 9 metri cubi.

La nuova normativa ha creato non pochi fraintendimenti e pertanto si ritiene necessario fare un poco di chiarezza in merito ai requisiti che le cisterne devono avere e a riguardo agli adempimenti normativi che devono essere espletati.

 

Deposito di gasolio

Il deposito di gasolio può essere realizzato con un unico serbatoio o da un insieme di più serbatoi adiacenti gli uni dagli altri.

In entrambi i casi è fondamentale che la capacità complessiva massima non sia superiore a 9 metri cubi ottenuta anche dalla somma del volume di più contenitori-distributori la cui distanza reciproca deve essere di almeno 80 centimetri.

 

Requisiti del serbatoio fuori terra

Il serbatoio può essere a doppia parete, con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine (controllo di eventuali perdite), o a parete singola.

In questo caso il serbatoio deve avere bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110 % del volume del deposito, in grado di contenere le eventuali perdite dal serbatoio del deposito e deve inoltre possedere idonee caratteristiche meccaniche.

Il serbatoio nello specifico deve:

  • essere installato all’aperto, al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
  • essere in piano ed essere protetto da idonea difesa contro gli urti accidentali;
  • avere tettoia di protezione incombustibile;
  • essere saldamente ancorato al terreno;
  • avere sfiato del tubo di equilibrio, ad altezza almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 metri da altri fabbricati o impianti;
  • avere dispositivo limitatore di carico (non permette il riempimento a più del 90 %)
  • avere dichiarazione di conformità CE e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;
  • avere manuale di installazione, uso e manutenzione;
  • avere targa di identificazione, punzonata in posizione visibile con:

– il nome e l’indirizzo del costruttore:

– l’anno di costruzione e il numero di matricola;

– la capacità geometrica, lo spessore e il materiale del serbatoio;

– la pressione di collaudo del serbatoio;

– gli estremi dell’atto di approvazione.

Deve inoltre essere presente cartellonistica di sicurezza e impianto di messa a terra (con dichiarazione di conformità e verifiche biennali).

 

Requisiti delle cisterne interrate

La capacità massima dei singoli serbatoi interrati è stabilita in 50 metri cubi.

Può essere a doppia parete, con sistema di monitoraggio in continuo dell’intercapedine o a parete singola metallica od in materiale non metallico all’interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite.

Il serbatoio nello specifico deve avere:

  • recinzione senza aperture o rete metallica, di 2,5 metri;
  • sistema di sicurezza di 2° grado con semplice tubo di equilibrio;
  • passo d’uomo in pozzetto con pareti impermeabili con bordi rialzati rispetto al terreno;
  • se in cassa di contenimento: 20 centimetri dal fondo, 60 centimetri ai lati e 1 metro nella parte superiore;
  • tubazioni interrate di connessione possono essere in materiale non metallico;
  • dispositivo di sovrappieno del liquido;
  • una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate in pressione;
  • targa riportante:

– il nome e l’indirizzo del costruttore;

– l’anno di costruzione;

– la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;

– la pressione di progetto del serbatoio e dell’intercapedine.

 

Procedure autorizzative per i depositi di gasolio

Le procedure autorizzative dipendono dal tipo di azienda a cui la cisterna è in carico:

Aziende agricole con cisterne sotto i 6000 litri

Sono esentate da qualunque autorizzazione ma le cisterne devono essere a norma (vedi sopra); deve essere comunque autorizzata ai fini edilizi.

Cisterne utilizzate per mezzi che non circolano su strada quindi cave, cantieri, uso interno (esempio carrelli elevatori funzionanti a gasolio), aziende agricole, fino a 9000 litri.

In questo caso le cisterne sono da autorizzare dai vigili del fuoco (mediante SCIA di prevenzione incendi), ma sono esentate dalla licenza di esercizio collaudo presso l’ufficio Commercio del comune; occorre inoltre presentare pratica di autorizzazione edilizia in comune.

Per tutti gli altri casi.

In questo caso si devono fare le procedure presso i Vigili del fuoco, l’autorizzazione edilizia in comune e si deve richiedere all’Ufficio Commercio un’autorizzazione con successivo collaudo effettuato da apposita commissione congiunta.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci.

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Ultima modifica: 17 marzo 2020